Lo scorso 26 aprile la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato, in sede referente, il disegno di legge S 1324, noto come “ddl Lorenzin” dal titolo:

“”Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale””.

Si tratta quindi di una legge delega che, quindi, dopo avere fissato criteri generali a cui il Governo si deve attenere, avrà attuazione solo dopo l’emanazione di una serie di decreti legislativi inerenti le singole materie disciplinate. Questo per quanto riguarda la sperimentazione clinica. Naturalmente il testo approvato in commissione dovrà passare dall’aula e poi iniziare l’iter alla Camera dei Deputati. Tempi non brevi, comunque.

Limitandomi a trattare ciò che più da vicino può interessare il farmacista, è doveroso ricordare le seguenti principali modifiche alla disciplina ordinistica, alcune delle quali saranno operative con l’approvazione della legge mentre altri aspetti dovranno essere disciplinati mediante l’emanazione di regolamenti da parte del Ministero della salute.

Vediamo ora le innovazioni più rilevanti per il farmacista e la farmacia che prossimamente potranno diventare legge.

  • Il rinnovo dei consigli direttivi degli ordini passa da tre a quattro anni.
  • Anche il numero massimo dei mandati per ordini e federazione nazionale saranno oggetto di regolamentazione da parte del Ministro della salute.
  • L’azione disciplinare sarà separata nella fase istruttoria da quella giudicante. In buona sostanza verrà creato un organismo regionale che valuterà il “rinvio a giudizio” od il proscioglimento dell’iscritto che, se rinviato, verrà giudicato dal consiglio dell’Ordine in sede disciplinare.
  • L’esercizio abusivo di una professione sanitaria sarà punito più severamente di quello di altre professioni a seguito di opportuna modifica dell’art. 348 del codice penale.
  • Viene estesa al farmacista la sanzione penale (reclusione da due a sei anni e multa da euro cinquemila a euro settantacinquemila) per chi dispensa, in assenza di prescrizione medica, sostanze dopanti.

L’art. 102 del Testo unico delle leggi sanitarie viene modificato nel senso di consentire, fugando ogni residuo dubbio, l’esercizio in farmacia di qualsiasi professione o arte sanitaria con espressa esclusione di quelle autorizzate alla prescrizione dei medicinali (medico-chirurgo, medico-veterinario, odontoiatra).

Un emendamento approvato in commissione precisa anche che, comunque, l’esercizio di una di queste professioni non potrà mai essere esercitato contestualmente a quella di farmacista.

Infine, la professione di psicologo viene inserita tra le professioni sanitarie mentre l’Ordine dei biologi passa sotto l’alta vigilanza del Ministro della salute.