AGGIORNAMENTO SUL DDL “CONCORRENZA”

Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio 2015, il testo del disegno di legge dal titolo “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è stato presentato alla Camera dei deputati il 3 aprile per la discussione, prima nelle commissioni e poi in Aula.

L’art. che riguarda la farmacia è il 32 del ddl C.3012 e, originariamente aveva il seguente testo:

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

  1. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:          
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente:       «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;
  3. b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
  4. c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
  5. d) il comma 4-bis è abrogato.

Dopo il passaggio nelle commissioni della Camera, che vi apportano alcune modifiche e aggiunte, il testo viene approvato dall’Aula che il 7 ottobre scorso per passare alla discussione in Senato con il numero S.2085 dove, in seguito alle modifiche apportate alla Camera agli articoli che precedono il 32, il testo che interessa la farmacia è ora, al Senato, contenuto negli articoli 48 e 49 del disegno di legge.

Importante è rilevare che il testo approvato interviene modificando gli articoli 7 ed 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 dal titolo: “Norme di riordino del settore farmaceutico”. Ebbene fino ad ora pochi si sono preoccupati di verificare come siano diventati tali articola della legge 362/91

A.S.F.I. si è accorta, fin dall’approvazione alla Camera, che il testo risultante dalle modifiche approvate non può reggere ed essere applicato alle realtà che andranno a nascere con l’avvento del capitale nella gestione delle farmacia.

Un paio di giorni fa anche il Servizio studi del Senato ha puntualmente segnalato i vizi nel testo degli articoli della legge 362/91 già denunciati da A.S.F.I. Si tratta di vizi che potranno sicuramente corretti nel testo che uscirà del Senato ma la cui rimozione comporterà una seconda lettura alla Camera.

Vediamo ora quali sono le modifiche apportate dalla Camera, rispetto al testo della legge 362/91, vigente.

  1. La più importante modifica è costituita dalla possibilità che la titolarità delle farmacie possa essere anche in capo a società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata). Attualmente, titolari di farmacia possono essere solo le persone fisiche (ditta individuale), le società di persone (snc e sas) e le società cooperative a responsabilità limitata.
  2. All’introduzione, della titolarità da parte delle società di capitali, segue l’eliminazione del limite di quattro farmacie per società e dell’ambito territoriale, ora limitato alla provincia in cui ha sede legale la società.
  3. Per le società (di persone, cooperative a responsabilità limitata, di capitali) la direzione delle singole farmacie possedute potrà essere affidata ad un farmacista iscritto all’Ordine professionale ed in possesso dell’idoneità alla titolarità (conseguita avendo partecipato ad un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, risultando idoneo, ovvero avendo svolto due anni di attività professionale), socio o non socio che sia. Rimane inalterata la norma che prevede, per le farmacie gestite sotto la forma di ditta individuale, la congiunzione nella stessa persona della titolarità e della direzione. Sono fatti salvi i casi di sostituzione temporanea per le circostanze elencate dall’art. 11 della legge 475/68 (infermità; gravi motivi di famiglia; gravidanza, parto e allattamento; adozione di minori e affidamento familiare; servizio militare; chiamata a cariche pubbliche elettive o sindacali; ferie).
  4. Il testo approvato però dimentica di prevedere che, per le società, in caso di impedimento, la direzione possa essere affidata ad altro farmacista, ancorché non socio.
  5. Rimane altresì nel testo (dimenticanza che si trascina fin dal “decreto Bersani” del 2006) la previsione che le società abbiano “come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”.
  6. In merito poi alle incompatibilità per la partecipazione alle società, viene aggiunto alle limitazioni vigenti, il divieto di esercizio della professione medica. Più coerente sarebbe stato il riferimento alle professioni legittimate alla prescrizione di medicinali (medico-chirurgo, veterinario, odontoiatra) in accordo col testo del disegno di legge di riforma delle professioni sanitarie.
  7. Il Servizio studi del Senato solleva anche perplessità nel testo approvato, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 275/2003 che estese alle società di gestione delle farmacie pubbliche l’incompatibilità, già prevista per le società titolari di farmacie private, di intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Da ricordare che il “decreto Bersani” del 2006 aveva soppresso l’incompatibilità, per le società di persone, in relazione all’attività di “distribuzione”, determinando il fenomeno delle “farmacie grossiste”.
  8. Il Servizio studi sostiene poi l’opportunità di accorpare in un medesimo articolo tutte le incompatibilità, ora in parte contenute sia nell’art. 7 della legge 362/91 che nell’articolo 8.
  9. La Camera ha introdotto, rispetto al testo del ddl governativo, per le farmacie rurali non sussidiate site in comuni con popolazione inferiore ai 6600 abitanti e che per decremento della popolazione risultino soprannumerarie, la possibilità di trasferimento in altro comune della regione nel quale, in base alla revisione biennale del numero delle farmacie, emerga la necessità di istituzione di nuove sedi. Il trasferimento potrebbe avere luogo sulla base di una graduatoria regionale per titoli che tenga anche conto dell’ordine cronologico della domanda di trasferimento. Il trasferimento è poi soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa di 5.000 euro.
  10. Infine, è stato aggiunto un articolo (ora è il 49 nel testo del Senato) che, superando e interpretando il comma 8 dell’art. 11 del “Cresci Italia” (la liberalizzazione di orari e turni), chiarisce opportunamente che i turni e gli orari stabiliti dalle autorità (Sindaci e ASL) costituiscono “il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ogni farmacia”. Viene però fatta salva la possibilità di effettuare il servizio “in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori”, dandone comunicazione all’autorità competente e informandone la clientela mediante cartelli esposti all’esterno della farmaci.

Come procederà l’iter?

Il testo del “ddl concorrenza”, S. 2085, è stato assegnato il 12 ottobre scorso alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente.

La commissione dovrà valutare il testo che, se emendato rispetto a quello proveniente dalla Camera, vi dovrà ritornare in seconda lettura. Prima del voto in Aula al Senato dovranno inoltre essere formulati i pareri di varie commissioni tra le quali la 12a Sanità.

Sui tempi per l’approvazione definitiva è difficile fare previsioni ma c’è motivo di ritenere che il Governo intenda completare l’iter entro l’anno, essendo questo il primo in cui la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” potrebbe venire approvata.

20 ottobre 2015