Alcuni giorni orsono è stata diffusa una circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della salute contenente chiarimenti circa l’avvio della dematerializzazione delle cosiddette “ricette bianche” il cui punto 7 ha generato qualche perplessità. In tale punto sembra evidente che si faccia una certa confusione da vendita a distanza (cioè la vendita on-line) dei medicinali senza obbligo di prescrizione e l’eventuale spedizione di ricette contenenti la prescrizione di medicinali a carico del SSN, non a carico del SSN, di SOP e OTC. Si ribadisce trattarsi di prescrizioni mediche che possono, in tutti i casi, essere inviate dal paziente alla farmacia in cui desidera servirsi che poi provvederà alla consegna mediante i più svariati sistemi di trasporto.

E’ sembrato pertanto utile fare un po’ di chiarezza con il seguente scritto a firma del Prof. Maurizio Cini:

La vendita a distanza dei medicinali tramite i servizi della società dell’informazione (ovvero tramite Internet) è disciplinata dall’art. 112-quater del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 219. Tale articolo prevede che la vendita a distanza dei medicinali è riservata a quelli che non richiedono prescrizione medica (OTC e SOP) previa autorizzazione e inserimento nell’apposito sito ministeriale che garantisce la liceità dell’attività di vendita a distanza da parte delle sole farmacie di comunità e delle parafarmacie.

Per vendita a distanza si intende quindi quella attività commerciale che propone al consumatore l’acquisto di medicinali che non richiedono la ricetta medica.

Deve pertanto essere ben chiaro che si intende, per vendita a distanza di medicinali, solo la messa a disposizione del consumatore di medicinali per i quali è escluso l’intervento del medico.

Nulla però vieta che un medico prescriva, su ricetta, un medicinale che non la richiederebbe. In tale ipotesi non siamo di fronte alla vendita a distanza quando il medico invia tale ricetta con qualunque mezzo al paziente. Il fatto che vi sia una ricetta medica esclude a priori che si tratti di vendita a distanza. Lo stesso concetto vale anche se il medicinale prescritto richiede la ricetta medica, sia in ambito di SSN che in regime privato.

Tale premessa è doverosa alla luce della circolare interministeriale Economia e Finanze e Salute del 02/03/2022 nel cui punto 7 dal titolo “Divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica” viene affermato che “E’ vietata la vendita a distanza dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art. 112-quater, comma 1, del d.lgs 219/2006. Per tale motivo, anche nel caso di prescrizione con ricetta bianca dematerializzata, la dispensazione e la vendita di un medicinale con obbligo di prescrizione medica deve essere effettuata nella farmacia”.

Quest’ultima affermazione è palesemente viziata in quanto, posto che chi dispone di un sito di vendita on-line non può proporre medicinali soggetti a ricetta, la trasmissione ad una farmacia da parte del paziente di una ricetta dematerializzata con la prescrizione di medicinali a carico del SSN ovvero con obbligo di prescrizione non rimborsabili o anche senza obbligo di prescrizione, è sempre consentita.

Quanto contenuto nel punto 7 della circolare risente probabilmente di indicazioni provenienti da fonti di categoria non favorevoli alla vendita a distanza, nonostante il codice deontologico del farmacista all’art. 30 primo comma, preveda che la consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica (non è forse anche questa una vendita a distanza?) avvenga solo dopo la spedizione della ricetta in farmacia.

Prof. Maurizio Cini