PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO IN TEMA DI LAVORO E CONCORRENZA

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 51 DEL 20 FEBBRAIO 2015

 

Come noto, era prevista per ieri una seduta del Consiglio dei Ministri dedicata al tema della concorrenza che interessava anche la farmacia ed i medicinali, soprattutto quelli appartenenti alla classe C.

Fino alla conclusione dei lavori del Governo, non è mai apparso chiaro quale provvedimento sarebbe uscito mentre circolavano voci di ogni tipo. In particolare veniva ipotizzata la concessione alle “parafarmacie” della possibilità di vendere i medicinali di classe C con obbligo di ricetta, l’abbassamento del quorum fino a 1500 abitanti in alternativa ad una vera e propria liberalizzazione nell’istituzione delle farmacie, considerando l’attuale quorum di 3300 abitanti come parametro minimo per la determinazione del numero delle farmacie. Qualcuno aveva ventilato anche l’ipotesi dell’abolizione dell’ereditarietà delle farmacie.

Tutti questi provvedimenti non sono stati presi dal Governo che, invece, la voluto aprire alle società di capitale il possesso delle farmacie.

Lo ha fatto intervenendo sul testo dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 mediante l’approvazione di un testo, all’interno del disegno di legge sulla concorrenza, che, tramite poche modifiche, delinea un vero e proprio nuovo corso nella gestione del servizio farmaceutico italiano.

Si badi bene, però, che si tratta solo di un disegno di legge che, come tale, dovrà essere sottoposto al vaglio delle Camere come una qualsiasi proposta di legge. Numerosi saranno quindi gli emendamenti che verranno proposti durante la discussione nelle commissioni parlamentari, prima che si arrivi ad un testo di legge definitivo.

Il testo del disegno di legge, nella parte che riguarda le farmacie, è riportato qui sotto. Il contenuto è stato ottenuto da autorevoli fonti giornalistiche ma non ha carattere di ufficialità fino a che non sarà pubblicato sul sito del Parlamento.

Articolo 33.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

  1. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.»;
  3. b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
  4. c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;
  5. d) il comma 4-bis è abrogato.

 

Quali sono le ricadute pratiche di questo testo, qualora diventasse legge? Ecco la risposta:

  1. Con la lettera a) viene aggiunta, per le farmacie, la forma di gestione della “società di capitali”. Continuano pertanto a permanere le altre forme: persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata. L’introduzione della nuova forma di gestione comporta che anche chi non è farmacista potrà costituire una società a responsabilità limitata o una società per azioni. Tale società potrà così acquisire una o più farmacie mediante atto di compra-vendita.
  2. Lettera b). La soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 7 è funzionale a quanto previsto più sopra. La norma infatti limitava (pardon: “limita”, perché al momento non è legge ma solo proposta di legge) ai soli farmacisti la qualità di socio.
  3. Lettera c). Con questa norma si vuole escludere che la direzione della farmacia spetti solo ad un socio, in quanto i soci delle società di capitali possono non essere farmacisti. Tale norma però, come formulata, si estende a tutte le altre forme di gestione societaria e pertanto, anche in una società di persone, potrà essere affidata la direzione ad un farmacista collaboratore.
  4. Infine, lettera d). Con questa norma si elimina sia il limite di quattro farmacie per ogni tipologia di società che la loro ubicazione territoriale nella provincia in cui ha sede la società.

Allo stato attuale è prematuro azzardare scenari diversi dalle pure conseguenze sopra riportate, qualora il testo dovesse diventare legge senza modifiche. ASFI si impegna pertanto a seguire attentamente l’evolversi dell’iter parlamentare del disegno di legge e ad informare i propri associati mediante comunicati sia sul sito asfionline.it che diretti agli iscritti, inviandoli altresì alla stampa di categoria e quotidiana.

Bologna, 21 febbraio 2015.

Associazione Scientifica Farmacisti Italiani