Dal “Cresci Italia” del 2012 fino al nuovo diritto addizionale per il servizio di guardia farmaceutica

Un’attenta disamina delle norme che hanno rivoluzionato il servizio farmaceutico

Gli orari di apertura e chiusura delle farmacie hanno sempre rappresentato, soprattutto in passato, un aspetto delicato del servizio farmaceutico. Qualche decennio orsono il mancato rigoroso rispetto di tali orari era spesso oggetto di procedimenti disciplinari in caso di violazione, come l’apertura in anticipo o la chiusura in ritardo.

In un contesto di progressiva liberalizzazione degli orari di tutti gli esercizi aperti al pubblico, anche la farmacia non poteva che subire un allentamento del rigore col quale questi aspetti erano spesso oggetto di contenzioso.

Il “Cresci Italia”

Vi provvedeva dapprima il D.L. n. 1/2012, poi convertito nella legge n. 27/2012, conosciuto come “Cresci Italia” che con il comma 8 dell’art. 11 prevedeva: I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.

Così come inserita nella legge, la norma appare malamente formulata in quanto non tiene minimamente conto delle varie leggi regionali che, in molti casi, stabiliscono orari minime e/o massimi entro i quali le farmacie debbono garantire il servizio. Il legislatore aveva probabilmente inteso che “diversi” dovesse essere interpretato come un ampliamento degli orari piuttosto che una diminuzione. Sta di fatto però che con tale norma le disposizioni comunali di fissazione degli orari di apertura giornaliera delle farmacie, ma anche i turni di guardia farmaceutica, potevano essere disattesi senza alcuna formalità. Fortunatamente, con la fattiva collaborazione degli ordini, i danni sono stati limitati in quanto la norma liberalizzatrice è stata utilizzata più per ampliare gli orari che per ridurli ed anche i turni di servizio non hanno determinato interruzione del servizio.

 

Il “DDL Concorrenza”

La legge 4 agosto 2017, n. 124, conosciuta come “ddl concorrenza” si è anche occupata di orari e turni “aggiustando il tiro” positivamente, ma sempre nell’ottica della liberalizzazione. Recita infatti il comma 165 dell’art. 1 della legge 124/2017 (in vigore dal 29 agosto 2017): Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E’ facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

 

 

Le Farmacie H/24

Se fino dal 2012 era possibile ampliare l’orario di apertura – lasciamo stare i turni che fortunatamente non hanno subito scosse – ora con una regolamentazione chiara e coerente – il numero delle farmacie che hanno esteso alle 24 ore l’apertura è in aumento. Lo fanno però ampliando il normale orario di servizio e, quindi, senza soluzione di continuità tutti i giorni dell’anno per tutta la settimana e, ovviamente, senza chiusura per ferie. Altre farmacie stanno invece estendendo l’orario di apertura per un periodo più limitato, ad esempio dalle 07,00 alle 23,00 che è sicuramente la fascia oraria di maggiore affluenza.

Durante l’orario di apertura, per così dire “normale” in quanto comunicato all’autorità competente (individuata dalla legge regionale) e all’Ordine provinciale dei Farmacisti, la farmacia non è mai di turno. Rientrano invece negli obblighi relativi al servizio di guardia farmaceutica solo le farmacie che garantiscono, nelle 24 ore, un orario normale di servizio limitato, come ad esempio le 07,00-23,00 come pure tutte quelle che si limitano a rispettare l’orario di apertura, generalmente fissato dal comune.

 

Le leggi regionali ed il ruolo di comuni e ASL

La regolamentazione degli orari delle farmacie aperte al pubblico e dei turni di servizio (oggi più propriamente definita “guardia farmaceutica”) sono regolati da leggi regionali. Tali leggi purtroppo risalgono, in varie regioni, a più di trenta anni orsono e le modifiche apportate in questo periodo sono spesso marginali e non tengono conto dell’evoluzione che la legislazione nazionale ha introdotto nella disciplina del servizio farmaceutico, come più sopra evidenziato.

Sono leggi però e, quindi, fonti primarie del diritto (ancorché in ambito regionale) e quindi debbono essere rispettate. Fino però ad auspicabile aggiornamento, le autorità competenti a disciplinare orari e turni devono adeguarvisi rendendo consultabili le disposizioni emanate in questa materia. Alla luce infatti della norma su orari e turni di cui alla legge 124/2017, le farmacie debbono essere messe al corrente, qualora intendano ampliare il proprio orario di apertura, degli orari fissati che debbono essere considerati come minimi ed ai quali potere apportare un ampliamento.

In buona sostanza si può quindi concludere che le farmacie aperte al pubblico (oggi anche definite “di comunità”) rispettano un orario di apertura, che definirei “ordinario”, in queste tipologie:

  • Farmacie aperte secondo gli orari stabiliti dal comune e che rispettano le giornate di chiusura settimanali previste e comunque nei limiti imposti dalla rispettiva legge regionale.
  • Farmacie aperte secondo orari più ampi rispetto a quelli di cui al punto precedente.
  • Farmacie aperte H/24 e cioè con orario continuato per tutti i giorni dell’anno.

 

Il diritto di chiamata notturno e diurno in base alla nuova tariffa

Dopo ben 24 anni dalla precedente edizione la Tariffa Nazionale per la Vendita al Pubblico dei Medicinali è stata aggiornata con D.M. salute 22 settembre 2017 ed è entrata in vigore il 9 novembre 2017. Come nelle precedenti edizioni, la nuova tariffa prevede, art. 9, che per la dispensazioni di uno o più medicinali (con o senza obbligo di prescrizione quindi) effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria (cioè il comune o altra autorità secondo la legge regionale), spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

Per la dispensazione di uno o più medicinali di cui al comma 1 (tutti i medicinali quindi) effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.

I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 (quelli di 7,50, 10,00 e 4,00 euro) sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio “a battenti chiusi” o “a chiamata”.

I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando la farmacia effettua servizio a “battenti aperti”, ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali.

Alcune precisazioni sono senz’altro opportune. Per “servizio a chiamata” si deve intendere quello effettuato senza che il farmacista si trovi all’interno della farmacia ma che, sempre secondo alcune leggi regionali, se chiamato, possa raggiungere la farmacia entro un tempo che, generalmente, viene determinato in 30 minuti.

Il “servizio a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali” si effettua quando la farmacia dovrebbe essere aperta, come ad esempio nell’ora di pranzo quando è di turno, ma chiude la porta per il rischio di rapine. Sempre secondo le disposizioni regionali e dell’autorità che disciplina i turni.

 

Diritto di chiamata e richiesta di prodotti diversi dai medicinali

Alcune leggi regionali (ad esempio la L.R. 3.3.2016, n. 2 Emilia-Romagna) ma non solo, prevedono che durante il servizio notturno il farmacista debba dispensare non solo i medicinali richiesti ma anche altri prodotti. L’Emilia-Romagna ha previsto i dispositivi medici, i latti e gli alimenti per l’infanzia ed i prodotti destinati ad una alimentazione particolare. In considerazione del fatto che la tariffa appare chiaramente applicabile solo ai medicinali, sarebbe opportuna l’estensione delle leggi regionali che prevedono la vendita anche di prodotti diversi dai medicinali legittimando così la richiesta del diritto addizionale. L’Emilia-Romagna lo ha fatto con una delibera di Giunta regionale ma non si ha notizia di analogo intervento in altre regioni.

 

Conclusioni

Dalla presente trattazione dovrebbe essere ora chiaro che qualunque valutazione sulla liceità o meno del diritto di chiamata, non può prescindere dalla conoscenza di quali siano gli orari della farmacia.

Se la farmacia osserva un orario H/24 il diritto di chiamata non è mai dovuto.

Negli altri casi dipende da quali sono gli orari di apertura e chiusura stabiliti dal comune o ampliati per volontà del titolare. In tali orari il diritto di chiamata non è mai dovuto. La domanda che ci si deve porre è quindi:

La farmacia è in normale servizio giornaliero? Risposta: niente addizionale.

La farmacia svolge servizio di guardia farmaceutica a battenti chiusi? Risposta: addizionale dovuta