IN GALERA PER I SERVIZI IN FARMACIA?

Il titolo è sicuramente ad effetto e volutamente ironico ma è quello che si può leggere in alcuni verbali dei NAS a seguito di ispezioni in varie farmacie. La problematica è infatti attualmente definita da due livelli di erogazione, il primo dei quali non ancora operativo ad otto anni dalla approvazione della disciplina. Il secondo rappresenta un’attività che viene svolta da almeno trent’anni, con la misurazione della pressione arteriosa e poi con la misurazione dei parametri ematologici, ben prima quindi che nascesse la “farmacia dei servizi”.

  1. Servizi previsti dalla legge 69/09, disciplinati dal D.Lvo 153/09 e dai decreti ministeriali attuativi a carico del Servizio sanitario nazionale;
  2. Servizi consistenti nella messa a disposizione del cliente di apparecchiature di “self testing” che le utilizza autonomamente e, solo eccezionalmente, con l’assistenza del personale della farmacia.

I primi sono, al momento, circoscritti a quelli descritti dal D.M. 16.12.2010 (G.U. n. 57 del 10.3.2011) in quanto erogati a carico del SSN.

I secondi sono posti a carico del cittadino con costi da esso corrisposti. Condizione per l’erogazione di tali servizi è che siano offerti tramite apparecchiature certificate come dispositivo medico per autotest, cioè idonei ad essere utilizzati anche al proprio domicilio, a scopo di autocontrollo, e che il farmacista mette a disposizione per il tempo necessario ad ottenere il risultato a fronte di un corrispettivo.

A seguito di alcune ispezioni svolte in farmacie, il NAS riscontrava la presenza di apparecchiature per autotest idonee a fornire i valori di emocromo completo, tramite apparecchiature di self testing con spesa a carico del cliente della farmacia. Veniva così disposto il sequestro dell’apparecchiatura ipotizzando il reato di esercizio abusivo di professione (senza indicare quale) di cui all’art. 348 del codice penale.

Della vicenda si è interessata Federfarma che inviava una richiesta di chiarimento al Ministero della salute la cui risposta, del 10 maggio scorso a firma della responsabile della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Dott.ssa Marcella Marletta. La Dott.ssa Marletta collocava la vicenda nella giusta ottica ribadendo, con il supporto del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero, il concetto che, una cosa sono le prestazioni di cui alla legge 69/09 ed elencate nel D.M. 16.12.2010 tra le quali l’emocromo non è compreso ed un’altra sono quelle “al di fuori di quelle garantite e remunerate dal Servizio sanitario nazione”, “restando in capo ai farmacisti solo l’eventuale attività di supporto nell’uso, nell’ipotesi di non autosufficienza da parte del cittadino…”.

Quello che meraviglia è che l’attività ispettiva sia sfociata finanche ad ipotizzare un reato, mentre il Ministero, dal quale il NAS dipende, è di opinione nettamente opposta.

12 maggio 2017