PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ARTICOLO:

ADDIO ALLA SANZIONE DA 3098,74 EURO

LO SAPEVATE CHE…?

 

Finalmente, dopo un’approfondita valutazione di quanto asserito nel precedente articolo del 11 maggio 2023, ASFI è giunta alla conclusione che l’importo della sanzione di € 3098,74 previsto dall’art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) continua ad essere applicabile in tale misura.

Ovviamente occorre spiegare su quali considerazioni si era basata la prima interpretazione. In buona sostanza l’abrogazione dell’intero decreto legislativo 22/05/1999, n. 196, operata dal più recente decreto legislativo 05/08/2022, n. 134 (in vigore dal 27/09/2022), aveva fatto ritenere abrogato ab origine anche quell’art. 16 che aveva previsto l’aggiornamento della sanzione non tenendo conto che, salvo espressa previsione, l’abrogazione delle norme agisce per il futuro e non con effetto retroattivo. E’ così che la modifica dell’art. 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie è rimasta in vigore.

Questa vicenda permette di sottolineare, ancora una volta, l’urgente necessità di adeguare la normativa farmaceutica alle esigenze attuali non essendo più ragionevole obbligare chiunque a ricorrere a veri e propri esercizi di equilibrio tra una norma recente con una di ormai novant’anni. Di tale necessità ASFI ha sollecitato, ancora una volta, il Ministero della salute affinché si faccia parte diligente nel proporre le necessarie modifiche legislative e regolamentari.

Bologna 21 agosto 2023

Prof. Maurizio Cini