Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2015

Decreto del Ministero della salute di aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Entrata in vigore il 12 febbraio 2015

Contenuto:

  • Inserimento nella Tabella IV delle sostanze: Etizolam e Meprobamato

 

  • Inserimento nella Tabella dei medicinali sezione D, nella sezione dedicata a: “Composizioni per uso parenterale contenenti…” la sostanza

 

Cosa comporta per il farmacista questo aggiornamento?

Per quanto attiene al punto 1), nulla.

Per quanto attiene al punto 2), dal 12 febbraio 2015 le preparazioni iniettabili a base di Lormetazepam non sono più soggette a registrazione di entrata e uscita e quindi vendibili su ricetta non ripetibile. Quando la ricetta è redatta su ricettario personale del medico (“ricetta bianca”) la spedizione è soggetta alla disposizione di cui al comma 6-bis dell’art. 45 del D.P.R. 309/90 che si riporta più sotto.

Da notare però che la Banca Dati Farmaci dell’AIFA non viene riportata nessuna preparazione iniettabile (solo compresse e gocce) e che pertanto è presumibile che l’aggiornamento preceda l’immissione in commercio di medicinali per uso parenterale a base di tale sostanza.

 

Associazione Scientifica Farmacisti Italiani

 

D.P.R. 309/90 – art. 45, comma 6-bis

6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale,   disciplinata   dal   decreto   del   Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008,   pubblicato   nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

Il termine, di cui alla frase sottolineata, va inteso come “dal giorno della spedizione” in quanto la norma è palesemente errata dato che tutti i medicinali di cui alla sezione D non sono soggetti ad obblighi di registrazione.