LO SAPEVATE CHE…?

Premessa:

Il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) prevede, con l’art. 358, che: Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l’ammenda fino a lire duemila.

Per effetto di disposizioni successive, l’ammenda è stata depenalizzata (legge 689/81) e sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria moltiplicata per 200 e cioè “fino a lire quattrocentomila”.

Con l’avvento dell’euro il primo gennaio 2002 l’importo divenne “fino a euro 206,58”.
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 dal titolo: “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina” con l’art. 16 dispone la modifica dell’art. 358 del TULS sostituendo la sanzione “fino a lire quattrocentomila” con la seguente: “da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato”. Per effetto della conversione da lira a euro la sanzione divenne quindi “da euro 1549,37 a euro 9296,22”. In applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative la pena veniva pertanto comminata nella misura ridotta pari al doppio del minimo o al terzo del massimo corrispondente pertanto sempre a € 3098,74.

Il colpo di scena:
In applicazione della legge di delegazione europea 2019-2020 viene emanato il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (entrato in vigore il 27/09/2022) dal titolo: “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”

Ebbene l’art. 22, comma 1, lettera b) di tale decreto legislativo abroga l’intero decreto legislativo 196/99 compreso proprio quell’articolo 16 che aveva aggiornato le sanzioni ai sensi dell’art. 358 del TULS.

Posso pertanto concludere che a far data dal 27 settembre 2022 qualsiasi sanzione applicata sulla base dell’art. 358 TULS nell’importo di € 3098,74 è illegittima in quanto il massimo applicabile è di euro 206,58.

Tutta questa vicenda è causata da una tecnica legislativa obsoleta e farraginosa per la mostruosa stratificazione di norme nelle quali basta modificare una virgola o una parola per determinare inconsapevolmente una cascata di situazioni antigiuridiche con grave danno per il cittadino e per l’immagine della pubblica amministrazione.

Per qualsiasi informazione scrivetemi a: maurizio.cini@unibo.it
Bologna 09 maggio 2023
Prof. Maurizio Cini