EMENDAMENTO AL MILLEPROROGHE – INTERVIENE LA FOFI CHE PERO’ NON CHIARISCE QUALE SIA L’OBIETTIVO DELLA NORMA CHE, SE APPLICATA IN MANIERA ESTENSIVA, SOSPENDEREBBE L’EFFICACIA DI TUTTI I REQUISITI DEL CEDENTE E DELL’ACQUIRENTE NEL TRASFERIMENTO DELLE FARMACIE.
A.S.F.I. Associazione Scientifica Farmacisti Italiani AVEVA INFATTI SOLLECITATO IL PRESIDENTE MANDELLI A PRENDERE POSIZIONE IN MERITO AI RISCHI CHE LA DISPOSIZIONE IN ARGOMENTO PRESENTA.
SI ALLEGA LA LETTERA DI A.S.F.I. AL PRESIDENTE MANDELLI.
LA CIRCOLARE FOFI PUO’ ESSERE SCARICATA DAL SITO www.fofi.itINSERENDO IL PROPRIO CODICE FISCALE NELL’AREA RISERVATA.

La lettera di Asfi

Il Presidente

 

Al Dott. Sen. Andrea Mandelli

Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani

 

Gentile Presidente,

La legge 27 febbraio 2015, n. 11 è pubblicata e vigente dal 1° marzo scorso. Conosciuta come “Milleproroghe”, contiene una norma che non “proroga” ma “sospende” l’efficacia di uno dei requisiti fondamentali del diritto farmaceutico, mai messo in discussione fino dalla legge 2 aprile 1968, n. 475.

Si tratta del comma 4-quater dell’art. 7, laddove sospende fino al 31 dicembre 2016 l’obbligo di possedere il requisito dell’ “idoneità” per chi intende intestarsi una farmacia a seguito di atto tra vivi, donazione o mortis causa.

L’utilità di questa disposizione non trova precedenti nel diritto farmaceutico se non in occasione di eventi bellici come quelli che protrassero, nel 1943, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, alcuni effetti della cosiddetta legge “Giolitti” del 1913.

Peraltro il testo è mal formulato perché potrebbe venire interpretato nel senso della sospensione di tutti i requisiti per il trasferimento di cui all’art. 12 della legge 475/68, compreso quello della conseguita titolarità da almeno tre anni da parte del cedente. Senz’altro, comunque, l’aspetto più inquietante riguarda l’esclusione di qualsiasi requisito posseduto dall’acquirente, se non la sola iscrizione all’Ordine.

L’applicabilità della norma alla costituzione delle cosiddette “società speziali” di cui all’art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sembra però sicuramente escluso.

I motivi che hanno indotto i due presentatori dell’emendamento, peraltro anche nella posizione di relatori, non sono comprensibili se non ipotizzando il tentativo di tutelare interessi di parte con il ricorso alla peggiore tecnica politica che fa evocare oscuri rapporti con l’ambiente professionale.

In qualità di Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e Senatore della Repubblica, Ella avrà ben chiaro che tale norma, pur avendo superato il vaglio della promulgazione, appare palesemente incostituzionale per i seguenti motivi:

  1. È estranea al principio della proroga di termini e quindi avulsa dalla materia del decreto legge e della legge di conversione;
  2. Non presenta i requisiti di “straordinaria necessità e urgenza” di cui all’art. 77 della Costituzione;
  3. Non è motivata in termini di vantaggio per la Collettività.

Qualora poi, in sede di giudizio, dovesse essere sollevata questione di legittimità costituzionale, che poi venisse accolta dalla Consulta, le conseguenze ricadrebbero su tutti gli atti di trasferimento intervenuti durante la vigenza della sospensione rendendoli nulli e le cui conseguenze non sono al momento immaginabili.

Ben a conoscenza dei tentativi che Ella ha svolto in sede parlamentare per impedire l’approvazione del testo contestato, Le chiedo, in qualità di presidente dell’Associazione Scientifica Farmacisti Italiani, di prendere precisa posizione, a nome della Federazione da Ella rappresentata, nei modi che riterrà più opportuni, al fine di mettere tutti gli iscritti a conoscenza dei rischi che potranno essere determinati dall’utilizzo dell’opportunità prevista dalla norma.

Con i miei ossequi.

Bologna, 2 marzo 2015

Maurizio Cini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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